Contenuti dello statuto[]
- Titolo I - natura e fine
- Titolo II – autorità accademiche
- Titolo III – docenti
- Titolo IV – studenti
- Titolo V – officiali
- Titolo VI – amministrazione e gestione
- Titolo VII – ordinamento degli studi
- Titolo VIII – gradi accademici
- Titolo IX – sussidi didattici ed economici
- Titolo X – disposizioni finali
Contenuti dello statuto[]
- Titolo I - natura e fine
- Titolo II – autorità accademiche
- Titolo III – docenti
- Titolo IV – studenti
- Titolo V – officiali
- Titolo VI – amministrazione e gestione
- Titolo VII – ordinamento degli studi
- Titolo VIII – gradi accademici
- Titolo IX – sussidi didattici ed economici
- Titolo X – disposizioni finali
Titolo I - natura e fine
Art. 1 – L’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) Rufino di Concordia di Portogruaro (Diocesi di Concordia-Pordenone) è una istituzione accademica ecclesiastica eretta dalla Congregazione per l’educazione cattolica all’interno della Facoltà Teologica del Triveneto. E’ in collegamento con essa secondo il modello di un’istituzione accademica a rete descritto negli Statuti della medesima ed è posto sotto la sua responsabilità accademica.
Art. 2 – L’Istituto è promosso dalla Diocesi di Concordia Pordenone ed è conforme alla Nota normativa per gli ISSR della Santa Sede e agli Statuti della Facoltà Teologica del Triveneto.
a) L’Istituto ha sede presso il Palazzo vescovile in Portogruaro (Venezia), via Seminario, 19.
b) La Facoltà Teologica del Triveneto conferisce i gradi accademici di Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose (dopo il triennio) e di Laurea Magistrale (Licenza) in Scienze Religiose (dopo il biennio di specializzazione) in corrispondenza agli equivalenti titoli dell’ordinamento civile.
Art. 3 – L’ISSR Rufino di Concordia di Portogruaro ha come propria finalità la formazione teologica accademica di religiosi e laici:
a) per una più cosciente e attiva partecipazione ai compiti di evangelizzazione nel mondo contemporaneo;
b) per favorire l’assunzione di competenze professionali nella vita ecclesiastica e nell’animazione cristiana della società.;
c) per qualificare i Docenti di Religione cattolica nelle scuole.
Art. 4 – L’ISSR persegue la propria finalità proponendo l’approfondimento e la trattazione sistematica, con metodo scientifico, della Dottrina cattolica attinta dalla Rivelazione. Pertanto, esso promuove la ricerca delle risposte agli interrogativi umani, alla luce della stessa Rivelazione, con l’ausilio delle scienze filosofiche, delle scienze umane e delle scienze della religione.
Art. 5 – La responsabilità della vita e della promozione dell’ISSR Rufino di Concordia viene esercitata congiuntamente, secondo le diverse funzioni, dalla Facoltà Teologica del Triveneto e dal Vescovo Moderatore, secondo quanto prevedono le Autorità comuni della Facoltà e dell’Istituto. Essa si attua attraverso la sollecitudine per il corretto insegnamento della Dottrina cattolica, la promozione del livello accademico-scientifico dell’Istituto, la ricerca e la qualificazione del corpo docente, il sostegno economico dell’Istituto.
Le autorità comuni della Facoltà e dell’Istituto sono il Gran Cancelliere, il Preside, il Consiglio di Facoltà.
Art. 6 – Al Gran Cancelliere della Facoltà spetta:
a) chiedere alla Congregazione per l’Educazione Cattolica l’erezione canonica di ciascun ISSR, dopo aver ottenuto il parere positivo della Conferenza Episcopale o di altra Assemblea competente della Gerarchia Cattolica;
b) presentare alla Congregazione per l’Educazione Cattolica il piano di studi e il testo dello Statuto dell’ISSR per la debita approvazione;
c) informare la Congregazione per l’Educazione Cattolica circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l’attività dell’ISSR;
d) nominare i Docenti stabili dell’ISSR su proposta del Consiglio di Istituto, previo consenso del Moderatore e del Preside, e con il nulla osta dalla Commissione Episcopale;
e) nominare il Direttore, scelto tra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d’Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà di Teologia e con il nulla osta del Moderatore.
Art. 7 – Al Preside della Facoltà di Teologia compete:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei Docenti della Facoltà per questioni riguardanti l’ISSR;
b) regolare, congiuntamente ai Direttori degli ISSR, le questioni comuni;
c) presiedere, personalmente o tramite un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado;
d) presentare al Consiglio di Facoltà, ogni cinque anni, la relazione sulla vita e l’attivit. dell’ISSR, preparata dal Direttore, per l’approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla Congregazione per l’Educazione Cattolica;
e) firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR.
Art. 8 – Al Consiglio della medesima Facoltà spetta:
a) esaminare ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell’ISSR;
b) esprimere il proprio parere circa l’idoneità dei Docenti dell’ISSR in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
c) esaminare ed approvare le informazioni che il Preside deve annualmente fornire sull’andamento dell’ISSR;
d) verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell’ISSR, in particolare della Biblioteca;
e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’ISSR preparata dal Direttore;
f) dare il benestare per la nomina del Direttore dell’ISSR;
g) proporre al Gran Cancelliere che venga chiesta alla Congregazione per l’Educazione Cattolica la sospensione dell’ISSR qualora esso risultasse inadempiente.
Art. 9 – L’ISSR Rufino di Concordia fa parte del Comitato degli Istituti Superiori di Scienze Religiose costituito all’interno del Consiglio di Facoltà ed è rappresentato dal Direttore.
Art. 10 – L’Istituto è retto dalle norme emanate dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica2 e dal presente Statuto. to Top
Titolo II – autorità accademiche
Art. 11 – Le autorità accademiche proprie dell’Istituto sono:
- il Moderatore dell’Istituto
- il Direttore
- il Vice – Direttore
- il Consiglio d’Istituto
Il Moderatore
Art. 12 – Il Moderatore dell’ISSR è il Vescovo di Concordia-Pordenone. Al Moderatore spetta:
a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
b) nominare i Docenti non stabili concedendo la missio canonica a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la venia docendi a coloro che insegnano altre discipline;
c) revocare la missio canonica o la venia docendi , atteso l’art. 27 (Titolo III);
d) dare il nulla osta per la nomina del Direttore;
e) vigilare sull’andamento dottrinale e disciplinare dell’ISSR, riferendone al Gran Cancelliere;
f) significare alla Facoltà Teologica del Triveneto le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
g) nominare il Vice Direttore, l’Economo e il Segretario dell’ISSR, se le circostanze lo suggeriscono, dopo aver sentito in merito il parere del Direttore;
h) nominare il Consiglio degli affari economici;
i) dare l’assenso per il personale ausiliario;
l) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell’ISSR;
m) firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR, congiuntamente al Preside della Facoltà Teologica del Triveneto e al Direttore dell’Istituto.
Il Direttore
Art. 13 – Il Direttore è nominato dal Gran Cancelliere, con il parere favorevole del Consiglio di Facoltà, scelto tra una terna di Docenti stabili indicati dal Consiglio di Istituto dell’ISSR, e con il nulla osta del Moderatore dello stesso.
Art. 14 – Il Direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente.
Art. 15 – Al Direttore compete:
a) rappresentare l’Istituto davanti al Moderatore, alle autorit. accademiche della Facoltà Teologica del Triveneto e alle autorità civili;
b) dirigere, promuovere e coordinare l’attività dell’Istituto, sotto l’aspetto dottrinale, accademico e disciplinare, secondo quanto determinato nel Regolamento;
c) convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti;
d) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
e) redigere la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’Istituto e, dopo averla sottoposta all’approvazione del Consiglio d’Istituto, presentarla al Preside della Facoltà Teologica del Triveneto;
f) firmare i diplomi dei gradi accademici, insieme con il Preside della Facoltà. Teologica del Triveneto e con il Moderatore;
g) proporre al Moderatore la nomina dell’Economo, del Segretario e del Vice- Direttore scelto tra i Docenti dell’Istituto, che lo coadiuvi nell’adempimento di determinate funzioni, per un periodo definito;
h) esaminare le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d’Istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà Teologica del Triveneto.
Il Consiglio d’Istituto
Art. 16 – Il Consiglio d’Istituto ha la responsabilità diretta e specifica dell’ISSR.
Esso . composto da:
- Direttore dell’Istituto, che lo presiede;
- Vice-Direttore;
- tutti i Docenti stabili dell’Istituto;
- due Docenti rappresentanti dei non stabili, eletti dai loro colleghi;
- Preside della Facoltà o un suo Delegato;
- un Delegato del Moderatore;
- due studenti ordinari eletti dall’assemblea degli studenti ogni anno;
- Segretario con compiti di attuario.
Art. 17 – I compiti del Consiglio d’Istituto sono:
a) stabilire i piani di studio, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Facoltà;
b) designare la terna dei Docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina a Direttore da parte del Gran Cancelliere, sentito eventualmente il parere del Collegio Docenti;
c) proporre le nomine dei Docenti;
d) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’ISSR.
Art. 18 – Il Consiglio d’Istituto viene convocato dal Direttore almeno due volte all’anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso. to Top
Titolo III – docenti
Art. 19 – I Docenti dell’Istituto si dividono in stabili, che possono essere ordinari o straordinari nominati dal Gran Cancelliere3, e non stabili, che possono essere incaricati, assistenti o invitati nominati dal Moderatore.
a) Per la cooptazione e la promozione dei Docenti dell’ISSR si applicano le condizioni stabilite dalla Costituzione Apostolica Sapientia Christiana e dalle annesse Ordinationes.
b) I Docenti stabili per le discipline ecclesiastiche devono essere in possesso del congruo Dottorato conseguito in una Istituzione ecclesiastica; per le discipline non ecclesiastiche il titolo richiesto è quello di secondo ciclo degli studi superiori.
c) I Docenti stabili e quelli non stabili ricevono la missio canonica o la venia docendi , concordemente con l’art. 12b.
Art. 20 – L’Istituto conta su un numero congruo di Docenti stabili dei quali almeno cinque siano Docenti ordinari.
a) I Docenti stabili ordinari assicurano in maniera continuativa un servizio didattico adeguato alle esigenze e alle richieste dell’Istituto. Spetta al Docente stabile ordinario: occuparsi della ricerca scientifica, attendere alle mansioni d’insegnamento e all’assistenza accademica degli studenti, partecipare attivamente alla vita dell’Istituto e in particolare agli organismi collegiali. Non avrà incarichi esterni che lo distolgano da questi compiti.
b) I requisiti per essere promosso a Docente ordinario, oltre a quelli previsti per essere Docente straordinario (cf. art. 21a) sono: avere insegnato con efficacia almeno tre anni come Docente straordinario la disciplina al cui insegnamento è chiamato nell’Istituto; aver pubblicato lavori che segnino un progresso nella disciplina insegnata; avere il consenso scritto del Moderatore e/o del proprio Ordinario.
Art. 21 – I Docenti stabili straordinari sono Docenti che svolgono un servizio continuativo presso l’Istituto.
a) I requisiti per essere nominato Docente straordinario sono: ricchezza di dottrina e senso di responsabilità ecclesiale e accademica; aver conseguito il dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta o titolo equipollente; aver dimostrato attitudine all’insegnamento universitario (almeno per tre anni); aver dimostrato attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche; avere il consenso scritto del Moderatore e/o del proprio Ordinario.
b) La procedura di concorso o di cooptazione di un Docente straordinario è stabilita dal Regolamento dell’Istituto. Spetta alla Facoltà la verifica delle condizioni per la concessione del nulla osta alla nomina, su richiesta delle autorità dell’Istituto.
Art. 22 – I Docenti non stabili per le materie ecclesiastiche – Docenti incaricati, assistenti, invitati – devono essere in possesso almeno della Licenza canonica conseguita in una Istituzione ecclesiastica o di un titolo equipollente e devono essere capaci di indagine scientifica ed avere buone attitudini all’insegnamento.
Art. 23 – I Docenti incaricati e invitati sono nominati dal Moderatore su presentazione del Direttore, sentito il parere del Consiglio di Istituto, concedendo la missio canonica o la venia docendi , ferme restando le competenze delle autorità collegiali e personali della Facoltà Teologica del Triveneto.
a) Essi devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l’insegnamento presso le Facoltà ecclesiastiche.
b) Ad un Docente non stabile non può venire affidato l’insegnamento di più di tre discipline.
c) Gli incarichi hanno la durata di un anno. Il Consiglio di Istituto pu. proporre che un Docente di disciplina principale, dopo cinque anni consecutivi di insegnamento, sia incaricato ad quinquennium.
Art. 24 – I Docenti assistenti sono nominati dal Direttore su proposta di un professore stabile e con l’approvazione del Consiglio di Istituto. Le loro funzioni didattiche e scientifiche vengono attribuite dal Direttore d’accordo con il Consiglio di Istituto. Compete al Docente assistente:
a) assistere il Docente stabile nell’insegnamento, nel lavoro seminariale e nella preparazione delle riunioni scientifiche;
b) collaborare nello svolgimento degli esami;
c) aiutare gli studenti nella elaborazione delle dissertazioni, sotto la guida del professore.
Il Docente assistente potrà essere incorporato nel corpo accademico dopo aver svolto un percorso di formazione accademica alle dirette dipendenze del Direttore, sentito il Consiglio di Istituto.
Art. 25 – I Docenti, impegnati a qualunque titolo nell’Istituto, compongono il Collegio plenario dei Docenti dell’ISSR. Gli incontri del Collegio plenario dei Docenti sono finalizzati ad una valutazione della vita dell’Istituto, ad un aggiornamento delle prospettive dell’Istituto, ad una conoscenza dei Docenti e alla nomina dei due rappresentanti in Consiglio di Istituto. Il Collegio plenario dei Docenti – convocato e presieduto dal Direttore – si riunisce almeno una volta l’anno.
Art. 26 – L’incarico di Docente stabile termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età Ai Docenti ordinari, che a motivo di assunzione di un ufficio più importante o per malattia o per età cessano dall’insegnamento, è conferito il titolo di Docenti emeriti. Gli altri Docenti, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d’Istituto.
I Docenti emeriti e i Docenti già incaricati possono essere invitati per l’insegnamento di singoli corsi fino all’età di settantacinque anni.
Art. 27 – La sospensione o la cessazione dall’ufficio di docenza può essere attivata da parte del Moderatore qualora il Docente abbia insegnato in difformità alla dottrina cattolica o si sia mostrato non più idoneo all’insegnamento, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall’art. 22 delle Ordinationes della Costituzione Sapientia Christiana.
Art. 28 – I Docenti stabili presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili. Inoltre, l’incarico di Docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l’adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca. to Top
Titolo IV – studenti
Art. 29 – L’Istituto può accogliere tutti coloro che, forniti di regolare attestato, idonei per condotta morale e per gli studi precedenti, desiderino apprendere la Teologia e le Scienze Religiose.
Art. 30 – Gli studenti si dividono in ordinari, straordinari, uditori e ospiti.
Art. 31 – Gli studenti ordinari sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dall’Istituto. Per essere ammesso come studente ordinario è necessario aver conseguito il titolo di studio prescritto per l’ammissione all’Università di Stato. A discrezione del Direttore, potrà essere richiesta allo studente la frequenza previa di qualche corso integrativo, con il regolare superamento dei rispettivi esami.
Art. 32 – Gli studenti straordinari sono quelli che mancano del titolo prescritto per l’iscrizione, pur frequentando tutte le discipline o una buona parte di esse, con relativo esame. Per essere iscritto come studente straordinario è necessario che lo studente dimostri di aver idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l’iscrizione. Gli studenti straordinari non possono ottenere i gradi accademici ma possono chiedere un attestato di frequenza e, dopo il superamento dell’esame, l’attestazione del voto conseguito.
Il curriculum di detti studenti può essere valutato ai fini del passaggio a studenti ordinari solo qualora, in itinere, lo studente entrasse in possesso delle condizioni previste dall’articolo precedente.
Art. 33 – Si definiscono studenti uditori gli studenti che, con il consenso del Direttore, sono ammessi a frequentare solo alcuni corsi offerti dall’ISSR.
Art. 34 – Sono studenti ospiti coloro che sono iscritti alla Facoltà di Teologia o ad un altro Istituto e ottengono dal Direttore la possibilità di frequentare alcuni corsi e di sostenere i relativi esami.
Art. 35 – Gli studenti che, avendo completato la frequenza del curriculum degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell’anno accademico conclusivo, diventano fuori corso.
Art. 36 – Gli studenti partecipano alla vita dell’Istituto nei modi determinati dagli Statuti e dal Regolamento.
Art. 37 – Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.
Art. 38 – Per gravi infrazioni di ordine disciplinare e morale, il Direttore può decidere di sospendere o dimettere uno studente, dopo aver consultato il Consiglio d’Istituto. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche mediante ricorso al Moderatore.
Art. 39 – Attesa la distinta configurazione degli studi in Teologia e nelle Scienze Religiose lo studente che volesse conseguire il Baccalaureato in Sacra Teologia deve attenersi a quanto stabilito dall’art. 21 della Istruzione. to Top
Titolo V – officiali
Art. 40 – La vita dell’Istituto si giova di alcuni officiali e di Personale ausiliario addetto. Gli officiali sono: il Segretario, l’Economo e il Bibliotecario.
Art. 41 – Spetta al Moderatore la nomina degli officiali, sentito il Direttore dell’Istituto.
Il Segretario
Art. 42 – Il Segretario è responsabile della segreteria dell’Istituto. Il Segretario è nominato dal Moderatore, su proposta del Direttore, per un quadriennio, al termine del quale può essere confermato.
Art. 43 – Al Segretario spetta:
a) eseguire le decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio di Istituto;
b) ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione all’Istituto, di ammissione a sostenere gli esami, di conseguimento dei gradi accademici;
c) assicurare l’ordine nell’Istituto e informare subito le competenti autorità accademiche su quanto ritenga necessario per raggiungere tale scopo;
d) conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma;
e) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l’iscrizione degli studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi;
f) compilare l’annuario dell’Istituto, il calendario e l’orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
g) fungere da segretario del Consiglio d’Istituto.
Art. 44 – Il Segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario approvato dal Direttore.
L’Economo
Art. 45 – L’Economo è il responsabile della gestione economica ordinaria dell’Istituto. E’ nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un quadriennio, al termine del quale può essere riconfermato.
Art. 46 – All’Economo spetta:
a) amministrare i beni dell’Istituto ed avere la responsabilità della cura ordinaria degli ambienti e di quanto contengono;
b) provvedere alla copertura economica delle iniziative culturali che vengono promosse dall’Istituto, mantenendosi per ci. in collegamento con il Direttore;
c) curare la redazione dei registri contabili;
d) predisporre il preventivo e il rendiconto annuale.
Art. 47 – L’Economo può essere coadiuvato da personale ausiliario, approvato dal Direttore.
Il Bibliotecario
Art. 48 – Il Bibliotecario ha il compito di seguire le attività della Biblioteca dell’Istituto. E’ nominato dal Direttore, sentito il parere del Consiglio d’Istituto.
Art. 49 – Spetta al Bibliotecario:
a) assicurare una presenza continuativa nei locali della Biblioteca;
b) custodire, ordinare ed incrementare il patrimonio bibliografico, dotando la Biblioteca di strumenti adeguati;
c) presiedere all’utilizzo e alla sistemazione della Biblioteca;
d) catalogare i libri e le riviste in arrivo;
e) consegnare e ritirare i volumi in prestito agli studiosi;
f) presentare ogni anno al Direttore una relazione circa lo stato e l’incremento della Biblioteca stessa.
Personale ausiliario
Art. 50 – Il personale ausiliario è composto da persone che sono impiegate nella vita dell’Istituto nello svolgimento di incarichi di segreteria, catalogazione o altro. Questi ausiliari sono scelti dal Direttore con l’assenso del Moderatore e del Consiglio degli affari economici. to Top
Titolo VI – amministrazione e gestione
Art. 51 – La gestione economica dell’Istituto . sotto la sorveglianza di un Consiglio per gli affari economici, composto di almeno tre membri, nominati dal Moderatore. Ne è membro, con funzioni di segretario, l’Economo dell’Istituto. E’ convocato almeno due volte l’anno, per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, da presentare al Consiglio d’Istituto e al Moderatore. Il Consiglio dura in carica quattro anni. to Top
Titolo VII – ordinamento degli studi
Art. 52 – Il curriculum degli studi dell’ISSR ha la durata di cinque anni: i primi tre anni per il conseguimento della Laurea in Scienze Religiose e i due anni successivi per il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze Religiose.
Art. 53 – Nel corso del biennio specialistico è attivato l’indirizzo pedagogico didattico; sono attivati anche, in particolare, corsi di indirizzo socio-politico.
Art. 54 – Per quanto concerne l’ordinamento degli studi, il monte ore e i crediti nell’ISSR sono equivalenti a quelli del ciclo istituzionale della Facoltà Teologica del Triveneto strutturato in un quinquennio. Nel quinquennio i crediti, secondo il sistema europeo degli ECTS, sono 300 comprendendo corsi, seminari, laboratori e tirocini.
Art. 55 – Il programma degli studi e il curricolo dell’ISSR prevede nel primo triennio le seguenti aree disciplinari:
- Storia della Filosofia
- Filosofia sistematica
- Sacra Scrittura
- Introduzione alla Teologia
- Teologia Fondamentale
- Teologia dogmatica
- Teologia morale
- Liturgia
- Diritto canonico
- Patrologia e Storia della Chiesa
- Scienze umane (Pedagogia)
- Didattica generale e Introduzione all’IRC
- Storia delle religioni Nel biennio vengono proposti insegnamenti teologico-pastorali e altri relativi agli indirizzi pedagogico-didattico e socio-politico, quali:
- Teologia biblica
- Spiritualità
- Chiese cristiane ed ecumenismo
- Storia delle religioni e Teologia delle religioni
- Teologia pastorale
- Corsi, laboratori e tirocini di indirizzo pedagogico-didattico
- Corsi, seminari e laboratori di indirizzo socio-politico
Sono previste, come possibili, anche discipline complementari e opzionali (Interculturalità e religione, Arte, Storia della Chiesa locale, Scienza e fede). to Top
Titolo VIII – gradi accademici
Art. 56 – I gradi accademici di Laurea in Scienze Religiose e di Laurea Magistrale in Scienze Religiose sono conferiti dalla Facoltà Teologica del Triveneto a cui l’ISSR . collegato.
Art. 57 – I requisiti per conseguire la Laurea in Scienze Religiose sono:
a) aver frequentato il ciclo triennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
b) attestare la conoscenza di una lingua straniera;
c) aver composto e discusso un elaborato scritto, conforme alle nome indicate dal Regolamento, che mostri la capacità di impostazione dell’argomento scelto, e sostenuto un “esame sintetico” su un apposito tesario con una commissione di almeno tre Docenti.
Art. 58 – I requisiti per conseguire la Laurea Magistrale in Scienze Religiose sono:
a) aver frequentato il ciclo quinquennale di studi ed aver superato le verifiche di profitto prescritte;
b) attestare la conoscenza di due lingue straniere;
c) aver composto un elaborato scritto, conforme alle norme indicate dal Regolamento, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto, e sottoporlo a pubblica discussione nella sessione prevista. to Top
Titolo ix – sussidi didattici ed economici
Art. 59 – Per il raggiungimento dei suoi fini, l’ISSR cura l’incremento della Biblioteca fornita e aggiornata, in libri e riviste specializzate in scienze teologico religiose, e dispone di adeguati supporti multimediali, incluso il collegamento “in rete” con la Facoltà.
Art. 60 – L’amministrazione dell’ISSR . autonoma e non dipende dalla Facoltà. La copertura economica delle sue attività conta sul contributo annuo della Diocesi, sulle tasse degli studenti e su eventuali integrazioni derivanti da donazioni e da altre elargizioni. to Top
Disposizioni finali
Art. 61 – Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Direttore, sentito il Consiglio di Istituto, e devono essere approvate dalla Conferenza Episcopale Triveneta, dalla Facoltà Teologica del Triveneto e dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica.
Art. 62 – Per i casi di dubbio e per quelli non contemplati dal presente Statuto si seguono le indicazioni del Regolamento, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell’Istituto e, in ultima istanza, le norme del Diritto Canonico universale e particolare.
Art. 63 – In conformità all’articolo 47 dell’ Istruzione si stabilisce che il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento di studi avvenga sotto la guida della Facoltà e la responsabilità del Direttore, dopo attenta valutazione del curricolo svolto e degli esami superati da ogni studente che chiede il passaggio. Le modalità concrete vengono stabilite nel regolamento di ogni Istituto.
Portogruaro, 21 maggio 2010